Se la Corte europea dei diritti dell’uomo dice che è legittimo vietare il velo a scuola

Il palazzo ove ha sede la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo

 

Non è la prima sentenza, non sarà l’ultima, ma oramai sembra che il quadro si sta ben delineando. La Corte europea dei diritti dell’uomo pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dai giudici nazionali di ritenere legittimo il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga, con sentenza del 16 maggio 2024 (n. 50681/20) ha escluso chiaramente che vi fosse stata la violazione dell’art. 9 (libertà di religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dichiarando il ricorso inammissibile. Il caso in questione riguardava tre giovani donne musulmane che lamentavano di non poter indossare il velo islamico nelle loro scuole secondarie (eccetto durante le lezioni di educazione religiosa), a causa del divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga. La Corte, come ha osservato l’ARAN, nel richiamare questa sentenza che interessa la scuola pubblica, ha già ritenuto che, in una società democratica, lo Stato potrebbe limitare e addirittura vietare l’uso di simboli religiosi da parte degli alunni o degli studenti in un ambiente scolastico o universitario, senza violare il diritto garantito a tutti dall’articolo 9 della Convenzione di manifestare il proprio credo religioso.

Stabilendo che il divieto  di indossare il velo islamico  mira a tutelare gli studenti contro qualsiasi forma di pressione sociale e di proselitismo.

La Corte EDU osserva  che è importante garantire che la manifestazione da parte degli studenti delle loro convinzioni religiose all’interno degli istituti scolastici non si trasformi in un atto di ostentazione che possa costituire fonte di pressione ed esclusione. La Corte ha già statuito in passato tra l’altro che il divieto di indossare simboli religiosi imposto agli studenti potrebbe rispondere proprio alla volontà di evitare ogni forma di esclusione e di pressione nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui.  Insomma vietare il velo nelle scuole è legittimo e conforme alla convenzione dei diritti dell’uomo. La scuola dovrebbe essere terreno laico, neutrale, privo di ogni simbologia religiosa, di qualsiasi religione questa sia, cristiana, islamica, induista ecc. Come ben sappiamo così non è in Italia e non solo in Italia, ma non è da escludere che questa sentenza possa aprire una breccia importante, che se da un lato dovrà comportare l’applicazione nelle scuole, lì dove previsto, del divieto di indossare il velo, lo stesso dovrebbe però valere per qualsiasi simbologia religiosa, perché limitarlo al solo velo, potrebbe in questo caso, essere discriminatorio?

In realtà non è proprio così.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, sentenza 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06 – Pres. J.P. Costa, Lautsi e altri c. Italia ha affermato che non contrasta con il diritto dei genitori all’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche l’obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto, a dispetto della sua connotazione religiosa, il crocifisso rappresenta un ‘‘simbolo passivo’’, inidoneo di per se´ a configurare una forma di ‘‘indottrinamento’’ degli allievi.

Dunque ad oggi è legittimo esporre il crocefisso, poiché la Corte europea dei diritti dell’Uomo ne ha minimizzato la portata religiosa, come è legittimo vietare il velo nelle scuole, che invece, a detta della CEDU, ha un chiaro valore simbolico di indottrinamento religioso.

Marco Barone

 

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